Art. 1455 – Importanza dell’inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra 1522, 1525, 1564, 1565, 1668, 1819, 1820, 1868, 2286(1).

Note

(1)

Dalla formulazione della norma si deduce che la gravità dell’inadempimento si deve determinare considerando la posizione di entrambe le parti, quindi sia l’inadempimento di una che l’interesse all’adempimento dell’altra. Per alcune fattispecie il giudizio di gravità è compiuto in via preventiva dal legislatore, come, ad esempio, in tema di vendita a rate (v. 1525 c.c.). Per quanto attiene all’onere probatorio che grava sulla parte che agisce in giudizio, la giurisprudenza ha chiarito che questa deve provare il titolo costitutivo del rapporto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sulla controparte l’onere della prova contraria (Cassazione SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).

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