Art. 1456 – Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite(1).

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva 1457 comma 2(2).

Note

(1)

L’obbligazione deve essere indicata in modo preciso e non generico proprio perché la volontà delle parti si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla gravità (1455 c.c.). Se, peraltro, sorgono contrasti tra le parti circa uno degli elementi costitutivi della fattispecie (ad esempio circa l’adempimento o meno, ovvero in ordine alla colpevolezza della parte), questi vengono demandati alla cognizione del giudice che decide con una sentenza accertativa e non costitutiva.

(2)

La comunicazione, che produce i medesimi effetti di una sentenza giudiziale, è un atto unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.).

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