Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta(1) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito(2).
Note
(1)
L’impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non può essere superata con lo sforzo diligente (1176, 1256 c.c.); non è necessaria un’impossibilità assoluta, ma non è sufficiente una mera maggior difficoltà. La situazione deve essere sopravvenuta, poiché, se originaria, impedisce sin dall’inizio il sorgere del vincolo.
(2)
Per cui, ad esempio, se Tizio, locatore, deve consegnare a Caio, conduttore, un immobile in locazione, ma l’immobile viene distrutto da un crollo, Tizio è liberato dalla propria obbligazione, ma non può pretendere da Caio il versamento dei canoni di locazione (v. 1465 c.c.).