Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni(1), regolata dalla sezione III del presente capo(2).
Note
(1)
La comunione dei beni, regime base per i rapporti patrimoniali, prevede una comunione di acquisto, attribuendo così ai coniugi la contitolarità dei beni e dei diritti derivanti, e quanto verrà analiticamente descritto all’art. 177 del c.c..
Per tale regime (che dal 1975 sostituisce quello della separazione dei beni) non vi è alcuna necessità di pubblicità legale. Infine, si ricordi come, ai sensi dell’art. 157 del c.c., con la riconciliazione dei coniugi separati cessino con effetto ex nunc tutti gli effetti della separazione, e venga ripristinato il regime patrimoniale della comunione dei beni se esistente in origine tra i coniugi.
(2)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 41 della L. 19 maggio 1975 n. 151. Si vedano inoltre gli artt. 8, 9 e 9bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e l’art. 2 della L. 10 aprile 1981, n. 142.