Art. 160 – Diritti inderogabili

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(1).

Note

(1)

La norma si riferisce solamente ai diritti e ai doveri patrimoniali che nascono dal matrimonio, e patiscono il limite di derogabilità dell’accordo di separazione omologato con la pronuncia presidenziale. A quest’ultimo, infatti potranno apportarsi modifiche che incidano solo in misura maggiormente vantaggiosa rispetto all’interesse protetto dalla norma (Cass. n. 5829/1998 e 2270/1993).

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