Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio(1).
Note
(1)
La norma si riferisce solamente ai diritti e ai doveri patrimoniali che nascono dal matrimonio, e patiscono il limite di derogabilità dell’accordo di separazione omologato con la pronuncia presidenziale. A quest’ultimo, infatti potranno apportarsi modifiche che incidano solo in misura maggiormente vantaggiosa rispetto all’interesse protetto dalla norma (Cass. n. 5829/1998 e 2270/1993).