Art. 162 – Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali 159, 167 ss., 215 ss. debbono essere stipulate per atto pubblico 2699 sotto pena di nullità 1350(1).

La scelta del regime di separazione 215 può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio 130.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194(2).

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma(3).

Note

(1)

Con la convenzione matrimoniale i coniugi adottano o modificano il loro regime patrimoniale; essendo richiesta la forma scritta (l’atto pubblico di cui all’art. 2699 del c.c.) ad substantiam, un difetto di essa comporterà l’applicazione ipso jure del regime legale della comunione legale tra i coniugi di cui all’art. 177 del c.c..

(2)

Diversamente da quanto previsto (inizialmente e sino al 1981) in tale comma, non è più richiesta l’autorizzazione giudiziale per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, dopo la celebrazione del matrimonio. Ed infatti l’art. 2 della L. 142 del 10 aprile 1981 dispone che: “L’autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

(3)

La forma di regime patrimoniale qui descritta si attua mediante annotazione nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio (si veda anche l’art. 163 del c.c.), al fine di renderlo noto ai terzi, e nel caso si tratti di beni immobili, anche nei registri immobiliari (art. 2647 del c.c.).
Il diverso regime della separazione dei beni potrà essere dichiarato anche nell’atto di celebrazione, oppure -se adottato in costanza di matrimonio- con il medesimo procedimento in questa sede descritto, innanzi al notaio che redigerà apposita convenzione matrimoniale.

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