(1)È nulla(2) ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote(3).
Note
(1)
L’articolo è stato inserito dall’art. 47 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La nullità qui configurata richiama la fattispecie del negozio in frode alla legge, di cui all’art. 1344 del c.c..
(3)
Con l’art. 227 della L. 19 maggio 1975 n. 151 si è statuito, al fine di mantenere le doti già costituite pur nell’impossibilità di crearne di nuove, che “le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori”.