Art. 166 – Capacità dell’inabilitato

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni 774, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione 417, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato 424. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale 732 c.p.c.(1).

Note

(1)

In linea con quanto previsto dal precedente art. 165 del c.c. in favore del curatore, anche nella disposizione in esame si consente all’inabilitato – previa assistenza del curatore, che interverrà necessariamente a pena di annullabilità – di contrarre matrimonio e stipulare le relative convenzioni matrimoniali.

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