(1)La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia(2).
L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale 180 ss.(3).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 50 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Come detto nel commento del precedente art. 167 del c.c., i frutti devono essere impiegati per i bisogni della famiglia; ben potrà colui che costituisce il fondo riservare a se stesso o a un terzo la nuda proprietà dei beni vincolati, mantenendo il godimento per se o anche per l’altro coniuge (secondo il richiamo alle norme sulla comunione legale, di cui al co. III).
(3)
L’amministrazione del fondo , indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sui beni, spetta ai coniugi: – disgiuntamente a entrambi, per gli atti di ordinaria amministrazione;
– se non diversamente stabilito nell’atto di costituzione, per gli atti di straordinaria amministrazione vige l’art. 169 del c.c., letto unitamente all’art. 180 del c.c., secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Nei casi di necessità e utilità evidenti, e vi siano figli minori, si renderà poi necessaria l’autorizzazione del giudice.