Art. 1794 – Prima girata della nota di pegno

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi 1282 nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario (1).

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede 1147, 1994, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno (2).

Note

(1)

Cioè a favore del possessore che ha accettato la nota di pegno come garanzia di un debito di cui ignora l’ammontare.

(2)

Tali indicazioni servono a stabilire il valore per cui il pegno può essere esercitato nonchè la somma che deve essere depositata dal titolare della fede che intende ritirare i beni prima della scadenza del debito (art. 1795 del c.c.).

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