Art. 189 – Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

(1)I beni della comunione 177, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali 179, delle obbligazioni contratte(2), dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro 180, 184.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria 190 sui beni della comunione(3), fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato(4). Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione 192.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’articolo 68 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

L’articolo non concerne le sole obbligazioni (strictu sensu) contratte dai coniugi separatamente, ma anche quelle risarcitorie conseguenti al fatto illecito aquiliano che fosse stato commesso dal coniuge in comunione.

(3)

In deroga al precedente art. 186 del c.c., per le obbligazioni personali del coniuge risponde lo stesso, in primo luogo, e con i propri beni; qualora gli stessi siano insufficienti, si ha l’azione sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato. La sussidiarietà non impone di escutere previamente il coniuge debitore che abbia compiuto l’atto eccedente l’ordinaria amministrazione: al coniuge non stipulante rimarrà solo la facoltà di indicare al creditore procedente, una volta aggredita in misura non satisfattiva la comunione, i beni personali del coniuge su cui soddisfare primariamente il debito.

(4)

Nel corso dell’esecuzione forzata promossa dal creditore personale di uno dei coniugi, sui beni oggetto della comunione, al coniuge non stipulante spettano l’opposizione di terzo e l’opposizione agli atti esecutivi.

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