(1)I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali 179(2) di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti(3).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 69, L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La formulazione è da intendersi in senso ampio, relativamente cioè a tutti i beni economicamente valutabili di cui il coniuge possa disporre in costanza di matrimonio.
(3)
Con tale articolo si prevede insomma una responsabilità sussidiaria dei beni personali, disponendosi che i creditori possano agire solo per la metà del credito verso il coniuge estraneo, ed in subordine alla più naturale richiesta di saldo totale nei confronti del coniuge stipulante.