Art. 191 – Scioglimento della comunione

(1)La comunione si scioglie(2) per la dichiarazione di assenza 49 o di morte presunta 58 di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento(3) o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale(4), per la separazione giudiziale dei beni 193(5), per mutamento convenzionale del regime patrimoniale 163, per il fallimento di uno dei coniugi(6).

Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 70 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Tutte le cause elencate operano automaticamente: ad esempio lo scioglimento della comunione legale tra coniugi si verifica ex nunc, ma solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologazione degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell’art. 191 del c.c..

(3)

Come accennato nella nota precedente, già con la separazione si scioglie la comunione; il richiamo al divorzio concerne i casi in cui essa non abbia preceduto lo scioglimento del vincolo.

(4)

Da intendersi esclusivamente quelle consensuale e giudiziale, non rilevando, invece, la separazione di fatto.

(5)

Per la separazione giudiziale dei beni rileva il momento della proposizione della domanda giudiziale.

(6)

Anche per la sentenza dichiarativa del fallimento rileva la data della sua emanazione, se successiva al matrimonio, mentre se pronunziata prima essa è ostativa alla costituzione della comunione legale.

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