Art. 192 – Rimborsi e restituzioni

(1)Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186(2).

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189(3), a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale 179(4) ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 71 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

La disposizione concerne le obbligazioni relative agli interessi non essenziali del nucleo domestico, che hanno impegnato somme prelevate con il consenso dell’altro coniuge; diversamente, per le somme non autorizzate dovrà essere ripristinato l’importo mediante pronta restituzione.

(3)

Il comma si riferisce alle obbligazioni contratte per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, cui sia conseguita azione esecutiva da parte dei creditori personali del coniuge.

(4)

Il credito alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, è di natura nominalistica (art. 1277 del c.c.) e, determinato nel suo ammontare all’atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali tra i condividenti delle passività di cui all’art. 186, da tale momento liquido ed esigibile; produrrà interessi ex art. 1282.

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