La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione(1).
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro 148(2).
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante(3).
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 72 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
L’elencazione ha carattere tassativo.
(3)
Il giudice competente sarà il tribunale ordinario del luogo di residenza dei coniugi; questi sarà altresì competente per la divisione dei beni. Gli effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda (co. IV), diversamente dalla separazione personale in cui l’effetto si verifica ex nunc ma dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, o con l’omologa degli accordi.