(1)La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura 1956, 1958(2) con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito(3).
Note
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 154, relativo alla trasparenza delle operazioni bancarie, a decorrere dal 7 luglio 1992.
(2)
La fideiussione c.d. “omnibus” è il contratto con cui il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni che il debitore assumerà nei confronti del creditore. Nella prassi molto spesso debitore è un imprenditore e creditore è una banca.
(3)
In passato la validità della fideiussione “omnibus” è stata molto discussa, soprattutto perché aveva un oggetto indeterminato (1346 c.c.) ed in quanto esponeva il fideiussore al rischio di una garanzia molto onerosa, ciò che poteva accadere se la banca concedeva credito al debitore senza limiti. A correzione di tali possibili abusi, il legislatore è intervenuto sia imponendo la previsione di un limite massimo al credito garantito sia stabilendo la nullità della clausola che escludeva che la banca dovesse chiedere speciale autorizzazione al fideiussore per aumentare il credito ad un debitore le cui condizioni economiche fossero peggiorate (v. 1956 c.c.).