La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale(1), salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace(2).
Note
(1)
La formulazione della norma induce a ritenere che il concetto di invalidità in essa espresso coincida con quello di inidoneità a produrre effetti: in generale, se il contratto è, per qualsiasi causa, inidoneo a produrre effetti sin dall’inizio, la norma trova applicazione, proprio perchè manca l’obbligazione principale. Se, invece, il contratto produce effetti ed il vizio deve essere fatto valere con apposito strumento (ad esempio in caso di stipula annullabile, 1441 ss. c.c.), la fideiussione è valida (perchè il debito esiste) ma il garante può rifiutarsi di adempiere sollevando la relativa eccezione (v. 1945 c.c.). Tale lettura è avallata anche dall’ultimo periodo della disposizione, che fa salva la garanzia per obbligazione contratta da un incapace la quale è, appunto, annullabile (1425 c.c.).
Pertanto, per la mancanza di una obbligazione valida, si ritiene che non sia valida la fideiussione prestata a garanzia di un debito nascente da un contratto nullo (1418 ss. c.c.), da una simulazione assoluta (1414 ss. c.c.) ovvero di un debito estinto per prescrizione (2934 c.c.).
(2)
Si tratta dell’incapace legale, cioè tale perchè sottoposto ad amministrazione di sostegno (404 c.c.) ovvero interdetto o inabilitato (414 ss. c.c.). Si discute circa l’applicabilità della previsione all’incapace naturale (428 c.c.).