Art. 1940 – Fideiussore del fideiussore

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore(1).

Note

(1)

In tal caso il nuovo fideiussore garantisce che il fideiussore adempirà il debito nei confronti del creditore assumendo una garanzia di tipo sussidiario (v. 1948 c.c.). Diverso è il caso in cui il secondo fideiussore garantisce al primo fideiussore che il debitore principale sarà solvente nella eventuale azione di regresso (1950 c.c.) (c.d. fideiussione della fideiussione).

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