Art. 1941 – Limiti della fideiussione

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose(1).

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale(2).

Note

(1)

La fideiussione è più onerosa, ad esempio, se prevede una clausola solve et repete, che impone al fideiussore di adempiere senza poter sollevare, prima, alcuna eccezione. È invece meno onerosa se, tra le altre ipotesi, prevede un luogo di adempimento più vantaggioso per il fideiussore (1182 c.c.) ovvero un termine di adempimento più lungo (1184 ss. c.c.).

(2)

Si tratta di nullità parziale (1419 c.c.) in quanto colpisce solo una parte del contratto, mentre la rimanente parte conserva validità.

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