Art. 1942 – Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori(1) del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive(2).

Note

(1)

Tra gli altri, sono accessori dell’obbligazione principale gli interessi (1282 c.c.).

(2)

Si tratta della comunicazione dell’azione intrapresa contro il debitore principale, che non esige forme specifiche.

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