Art. 1943 – Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore 1179 deve presentare persona capace, che possieda(1) beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Note

(1)

Il fideiussore risponde dell’obbligazione garantita con tutti i propri beni (1936 c.c.): quindi, più correttamente, la norma si riferisce ai beni in proprietà (832 c.c.) e non a quelli di cui abbia il possesso (1140 c.c.).

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