Il debitore obbligato a dare un fideiussore 1179 deve presentare persona capace, che possieda(1) beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Note
(1)
Il fideiussore risponde dell’obbligazione garantita con tutti i propri beni (1936 c.c.): quindi, più correttamente, la norma si riferisce ai beni in proprietà (832 c.c.) e non a quelli di cui abbia il possesso (1140 c.c.).