Art. 1944 – Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito(1).

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale(2). In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione(3).

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Note

(1)

Scopo della solidarietà (v. 1292 ss. c.c.) è di consentire al creditore di esigere l’adempimento indifferentemente al debitore o al fideiussore, tuttavia l’obbligazione fideiussoria rimane accessoria a quella principale (1939, 1941, 1942 c.c.).

(2)

Il beneficio di escussione non deve essere pattuito con una forma specifica ma, comunque, deve essere inequivoca la volontà in tal senso delle parti.

(3)

Il fideiussore convenuto per l’adempimento deve anche, ovviamente, dichiarare che intende valersi del beneficio di escussione pattuito.

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