Art. 1945 – Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità(1)(2).

Note

(1)

Queste eccezioni possono essere volte a paralizzare la pretesa creditoria sia per l’invalidità del rapporto sottostante, ad esempio perchè nullo (v. 1939 c.c.), sia per far valere che il fideiussore non è tenuto ad adempiere, ad esempio perchè è pattuito il beneficio di escussione (v. 1944, 2 c.c.). Il fideiussore ha l’onere di comunicare al debitore principale che intende pagare per consentirgli, se intende farlo, di comunicargli le eccezioni che potrà sollevare.

(2)

Le parti possono attribuire al creditore il diritto a non vedersi opposte eccezioni se non dopo che ha ricevuto l’adempimento: si parla, in tal caso, di clausola solve et repete (v. 1462 c.c.). Inoltre, le parti possono anche convenire che il fideiussore sia tenuto ad adempiere senza poter opporre alcuna eccezione, nè prima nè dopo il pagamento. Ciò configura un contratto atipico (1322, comma 2 c.c.) denominato contratto autonomo di garanzia.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?