Art. 1948 – Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore 1940 non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi(1), o siano liberati perché incapaci(2).

Note

(1)

Anche in tal caso il beneficio di escussione non opera se non è pattuito (v. 1944, comma 2 c.c.).

(2)

La norma è derogabile su accordo delle parti, pertanto il secondo garante può impegnarsi ad adempiere anche senza che ricorrano i presupposti da essa previsti.

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