Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore(1), ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito(2).
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione(3).
Note
(1)
La volontà di conferire l’autorizzazione deve essere inequivoca e data di volta in volta ma si discute se possa anche sostanziarsi in comportamenti concludenti. Essa può anche assumere la forma della ratifica, se viene data dopo che il credito è stato concesso.
(2)
Il concetto non si riferisce allo stato di insolvenza di cui all’art. 5, comma 2, l.f., ma è integrato anche da un fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere. È comunque necessario che l’insolvenza sia sopravvenuta alla stipula della fideiussione (1936 c.c.).
(3)
Tale comma è stato aggiunto dell’art. 10 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, recante norme relative alla trasparenza delle operazioni bancarie. Prima della modifica la stipula di una fideiussione “omnibus”, cioè concessa anche per obbligazioni future, si prestava all’abuso del creditore (di solito una banca) a danno del fideiussore proprio per la presenza di quest’ultimo. La novella normativa, insieme alla previsione di un limite massimo al credito garantito di cui all’art. 1938 c.c., è stata introdotta proprio per evitare tali possibili abusi.