La risoluzione della transazione per inadempimento(1) non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione(2), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato(3).
Note
(1)
La risoluzione della transazione determina il ritorno in vita del rapporto esistente prima della transazione stessa poiché con la transazione si era interamente sostituito tale rapporto con quello risultante dall’accordo.
(2)
Per converso, si ricava dalla norma che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.) e questo perché in tal caso l’accordo non sostituisce la situazione preesistente ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti.
(3)
Il patto è formulato, di regola, come clausola risolutiva espressa (1456 c.c.). In ogni caso, la parte non inadempiente può chiedere il risarcimento del danno per l’inadempimento (1218 ss.).