Art. 2060 – Del lavoro

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali 1, 4, 35, 39 Cost.(1).

Note

(1)

Art. così modificato ex art. 3, comma 2, D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile).

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