Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa 2082, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia 2071(1).
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti 2075, 2113(2).
Note
(1)
Il contratto collettivo di diritto comune è obbligatorio solo per gli iscritti alle associazioni stipulanti o, in caso di non iscrizione, qualora sia provata l’adesione espressa o tacita al contratto stesso.
(2)
Il contratto collettivo di regola, spiega la sua efficacia all’interno del territorio nazionale e, in mancanza di diversa esplicita volontà dei contraenti, non trova applicazione per le attività lavorative svolte fuori dallo Stato.