I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro 1339, 1419, 2066(1).
Note
(1)
In virtù del disposto di cui al secondo comma, al lavoratore sarà applicata la disciplina di maggior favore, che risulterà da una comparazione tra il contratto collettivo ed il contratto individuale.