Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative 2082(1).
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese Cost. 41, 43.
Note
(1)
Vedi nota sub art. 2084.