Art. 2085 – Indirizzo della produzione

Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative 2082(1).

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese Cost. 41, 43.

Note

(1)

Vedi nota sub art. 2084.

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