Art. 2086 – Gestione dell’impresa

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori 2094, 2104(1).

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale(2).

Note

(1)

Si instaura così un rapporto di lavoro subordinato 2094, con conseguente coordinamento delle diverse prestazioni di lavoro al fine di conseguire il fine produttivo.

(2)

Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

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