Art. 2109 – Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica Cost. 36.

Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio(1) ad un periodo annuale di ferie retribuito 2243, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità(2).

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 2751, n. 4.

Note

(1)

La Corte costituzionale con sentenza 07-10 maggio 1963, n. 66 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109, secondo comma limitatamente all’inciso “dopo un anno di ininterrotto servizio” in riferimento all’art. 36 Cost., terzo comma.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 16-22 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il suddetto periodo.

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