Art. 2110 – Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative(1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dalle norme corporative(1), dagli usi o secondo equità 38 Cost..

Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge dalle norme corporative(1), dagli usi o secondo equità(2).

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio 2120, 2752, n. 4.

Note

(1)

Vedi nota 3 sub art. 2108.

(2)

Si tratta del cd. periodo di comporto ovvero il periodo di tempo stabilito dalla legge nel quale vi è l’impossibilità della prestazione di lavoro a causa di impedimenti del lavoratore.
Decorso tale periodo, il datore di lavoro potrà validamente esercitare il diritto di recesso.

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