Art. 2111 – Servizio militare

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1).

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente 2119(2).

Note

(1)

Il primo comma deve ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 1 D. Lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, a sua volta abrogato dall’articolo 2268, comma 1 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

(2)

A norma dell’art. 52 Cost. il servizio militare non pregiudica la posizione del lavoratore e l’art. 2111 esclude la risoluzione del rapporto di lavoro a causa del servizio di leva, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto a conservare il posto.

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