Art. 2116 – Prestazioni

Le prestazioni indicate nell’articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative(1) 2115.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro 1218, 2246, 2751 bis, n. 1(2).

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Il diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali spetta indipendentemente dal fatto che il datore abbia o meno versato i contributi dovuti e ciò in applicazione del principio generale di automatismo delle prestazioni previdenziali.

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