I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro 2123, 2740; 545 c.p.c.(1).
Note
(1)
Il vincolo di destinazione previsto sui fondi speciali spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale è vietato distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati.