Art. 2117 – Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza

I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro 2123, 2740; 545 c.p.c.(1).

Note

(1)

Il vincolo di destinazione previsto sui fondi speciali spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale è vietato distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati.

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