Art. 2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato 1373, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative(1), dagli usi o secondo equità(2).

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso 1750, 2948, n. 5.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro 2751 bis, n. 1, 2948; 545 c.p.c.(3).

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato senza concedere il preavviso, il rapporto si risolve immediatamente al momento della ricezione dell’atto di recesso, non facendo riferimento la norma alla necessità del consenso della parte non recedente.

(3)

Tra le cause di estinzione del rapporto di lavoro è ricompresa la morte del prestatore di lavoro; diversamente, non produce l’estinzione la morte del datore di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro continua con i successori dell’imprenditore .

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