Art. 2119 – Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto 1373 prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato 2097, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto(1) 2103, 2244. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza(2)(3).

Note

(1)

Tale situazione si ha quando sono commessi fatti che violano disposizioni legali e regolamentari che regolano l’esecuzione della prestazione e volti a garantire la qualità e l’affidabilità del servizio erogato dal datore di lavoro.

(2)

Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

(3)

Tale disposizione è stata modificata dall’art. 42, comma 1, lettera a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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