Art. 2125 – Patto di non concorrenza

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto 1350, n. 13, 2725, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo(1).

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata 2105, 2557, 2596.

Note

(1)

Il corrispettivo del patto di non concorrenza ha natura obbligazionale, in quanto costituisce il corrispettivo per un “non facere”, ancorché erogato in vista della cessazione del rapporto di lavoro.

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