La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa 1345, 1346, 2035.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione 2098.