Art. 2127 – Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

È vietato all’imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi 2100(1).

In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Note

(1)

La dissociazione tra il soggetto che ha assunto il lavoratore e colui che beneficia della prestazione è definito distacco o comando. Tale dissociazione è consentita unicamente a condizione che continui la causa del contratto di lavoro con il distaccante.

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