Art. 2128 – Lavoro a domicilio

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione(1), in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Note

(1)

Al fine di applicare la normativa sul lavoro subordinato è sufficiente che il lavoro a domicilio presenti i requisiti indicati dall’art. 1, L. 1973, n. 877

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