Art. 2148 – Obblighi di residenza e di custodia

Il mezzadro ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica 2142.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia 1176, 1768, 2167, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

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