Art. 2164 – Nozione

Nella colonia parziaria 2080, 2764 il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse 2135, al fine di dividerne i prodotti e gli utili 2141(1).

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative(2), dalla convenzione o dagli usi 2187.

Note

(1)

Per la misura della percentuale di ripartizione dei prodotti si rimanda all’art. 9, L. 15 settembre 1964, n. 756.

(2)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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