Art. 2168 – Morte di una delle parti

La colonia parziaria 2164 non si scioglie per la morte del concedente(1).

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 2161, 2162.

Note

(1)

La norma rimanda all’applicazione della normativa prevista in materia di contratto di mezzadria.

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