Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante 2173, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore 1176, 1618, 2148, 2167, 2175(1).
Note
(1)
L’apporto lavorativo deve essere prevalentemente quello del soccidario; ciò non esclude che egli possa servirsi della collaborazione di lavoratori estranei o di suoi familiari.