È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502 bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949(1).
Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico 100, 101 disp. att. .
Note
(1)
Il registro delle imprese è stato istituito con l’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580.