Art. 2204 – Poteri dell’institore

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto 2208, 2209, salve le limitazioni contenute nella procura 2298. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto 1903, 2206.

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