Art. 2212 – Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali 1495, 1512.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari 77, 669 c.p.c. nell’interesse dell’imprenditore 1745, 2905.

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