Art. 2213 – Poteri dei commessi preposti alla vendita

I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute 1199, 2210, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

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